Il decreto 30/06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/07/2009 istituisce la Scheda di Trasporto, ai sensi del D.lvo 214 del 22/12/2008, la cui obbligatorietà è scattata dal 19 luglio per tutti i trasporti affidati in conto terzi.
Restano esclusi i trasporti effettuati in conto proprio.
Il documento dovrà essere emesso, almeno in duplice copia, a cura del Committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità in capo al committente medesimo; un originale dovrà accompagnare la merce ed essere conservato a bordo del veicolo.
In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o in alternativa uno degli altri documenti previsti in sostituzione o copia del contratto di trasporto, completo di tutti i requisiti di legge.
Per quanto concerne i dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda di trasporto, rinviamo alla Circolare del Ministero dei Trasporti emanata per fornire le spiegazioni del caso.
La Scheda può comunque essere sostituita da documenti equipollenti quali, a titolo esemplificativo:
la lettera di vettura CMR,
i documenti doganali
il documento di trasporto (DDT)
ogni documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, interna o di convenzioni internazionali
Tale sostituzione vale però solo se detti documenti vengano integrati con i dati mancanti previsti dalla normativa per la Scheda stessa.
E’ importante sottolineare che è stata prevista l’esenzione da tale obbligo per il collettame, che il decreto definisce come trasporto che avviene “mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionato da diversi mittenti, purché accompagnato da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato".
La Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell'accertamento della corresponsabilità del committente, del vettore, del caricatore, del proprietario delle merci, per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente.
Per le sanzioni, vale quanto già detto nel precedente articolo “novità in tema di autotrasporto”.






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