La Cassazione (n. 20806 del 29/09/2009) si è pronunciata recentemente sull’argomento, affermando i seguenti principi:
1) il consenso informato, espressione del diritto personalissimo, di rilevanza costituzionale, all'autodeterminazione terapeutica, è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso;
2) l'obbligo di informare il paziente anche di rischi minimi sussiste se è in gioco un bene delicatissimo (come la vista) e l'onere di provarne l'adempimento spetta al medico;
3) se il medico garantisce al paziente il positivo esito dell'intervento, non soltanto perché di routine, ma anche perché il paziente è in buone condizioni di salute, l’obbligazione del medico si trasforma in un’obbligazione di risultato, cioè il medico ha l’onere di raggiungere il risultato promesso al paziente;
4) inoltre, al di là di quanto garantito al paziente, se la prestazione professionale è di “routine”, cioè di facile od ordinaria esecuzione, spetta al professionista superare la presunzione che eventuali complicanze sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale, o da imperizia/inesperienza /inabilità, dimostrando che invece sono sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile secondo le conoscenze scientifiche del momento.
Concludendo il principio di diritto può riassumersi in questo modo: nelle obbligazioni di ruotine, qualora il paziente subisca un danno, spetta al medico l’onere della prova che l’evento accaduto era assolutamente eccezionale e imprevedibile e qualora ci sia un rischio, anche minimo, di un evento negativo, il paziente va reso edotto dei rischi anche minimi che corre e ciò in particolare se l’operazione va ad incidere su un organo vitale di particolare importanza.
Avvocato Noemi Pavia









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