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La responsabilità del medico per omessa informazione del paziente

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Il consenso informato comprende l’obbligo di informare il paziente anche sugli eventi che hanno una minima probabilità di accadere? Cosa succede se il medico garantisce l’esito dell’intervento, così sorvolando sul diritto del paziente ad una specifica informazione?

 

La Cassazione (n. 20806 del 29/09/2009) si è pronunciata recentemente sull’argomento, affermando i seguenti principi:

1) il consenso informato, espressione del diritto personalissimo, di rilevanza costituzionale, all'autodeterminazione terapeutica, è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso;

2) l'obbligo di informare il paziente anche di rischi minimi sussiste se è in gioco un bene delicatissimo (come la vista) e l'onere di provarne l'adempimento spetta al medico;

3) se il medico garantisce al paziente il positivo esito dell'intervento, non soltanto perché di routine, ma anche perché il paziente è in buone condizioni di salute, l’obbligazione del medico si trasforma in un’obbligazione di risultato, cioè il medico ha l’onere di raggiungere il risultato promesso al paziente;

4) inoltre, al di là di quanto garantito al paziente, se la prestazione professionale è di “routine”, cioè di facile od ordinaria esecuzione, spetta al professionista superare la presunzione che eventuali complicanze sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale, o da imperizia/inesperienza /inabilità, dimostrando che invece sono sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile secondo le conoscenze scientifiche del momento.

Concludendo il principio di diritto può riassumersi in questo modo: nelle obbligazioni di ruotine, qualora il paziente subisca un danno, spetta al medico l’onere della prova che l’evento accaduto era assolutamente eccezionale e imprevedibile e qualora ci sia un rischio, anche minimo, di un evento negativo, il paziente va reso edotto dei rischi anche minimi che corre e ciò in particolare se l’operazione va ad incidere su un organo vitale di particolare importanza.

 

Avvocato Noemi Pavia

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Marzo 2010 23:31  

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