Avvocati e Consulenti

I Vostri consulenti

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

I condomini rispondono solo nei limiti della propria quota per le spese condominiali

E-mail Stampa PDF
La Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza  a Sezioni Unite (8 aprile 2008, n. 9148) che innova profondamente la materia condominiale.

 

La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini, in quanto ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.

Fino a questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi.

Ora invece la Cassazione ha affermato che “la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie”.

In buona sostanza, i creditori del condominio, conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, potranno procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.

Avvocato Noemi Pavia

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Marzo 2010 23:33  

Copyright © 2012 . Tutti i diritti riservati.
Joomla!Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPLlicenza GNU/GPL.

Newsletter

Per essere aggiornati sulle novità legislative e giurisprudenziali.
Lawers, job Aggregatore di blog