La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini, in quanto ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Fino a questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi.
Ora invece la Cassazione ha affermato che “la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie”.
In buona sostanza, i creditori del condominio, conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, potranno procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.
Avvocato Noemi Pavia









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