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Requisiti per la delega della sicurezza

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La giurisprudenza si è ancora una volta pronunciata sul delicato tema della delega conferita dal datore di lavoro in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, (delega sulla sicurezza).

La Corte di Cassazione (sez penale, n. 7691 del 2010) ribadisce che tale delega  richiede “una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.

Ciò a dire che non è sufficiente una mera ripartizione nell’organigramma aziendale delle mansioni assegnate a responsabili o dirigenti, ma il delegato deve essere in grado di esercitare pienamente tale funzione e deve poterne prendere consapevolezza per iscritto ed in modo espresso.

La delega deve dunque essere rilasciata a persona competente ed esperta, cui siano stati forniti formazione, poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Si rileva infine che una scelta errata e/o superficiale da parte del datore circa il soggetto delegato, potrebbe esporlo comunque a responsabilità.

Avvocato Noemi Pavia


Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Giugno 2010 18:40  

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