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Il rilascio del DURC provvisorio in pendenza di ricorso

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L’art. 8 del Dm 24 ottobre 2007, nel prevedere le cause non ostative al rilascio del Durc, stabilisce che: «il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio …».

In questo modo ci si può veder rilasciare un Durc provvisorio fino a che non vi sia una decisione - amministrativa o giurisdizionale - che stabilisca se il credito previdenziale sussiste o meno.

Tuttavia, ci si chiede se il Durc “provvisorio” possa essere rilasciato anche in caso di  “silenzio rigetto”, fattispecie che si presenta quando l’amministrazione rimane inerte di fronte alla presentazione di un ricorso, lasciando trascorrere il termine per la decisione senza pronunciarsi espressamente.

Il Ministero del lavoro, sollecitato sul punto con interpello, aveva affermato nel 2009 che il trascorrere del tempo per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato quale decisione implicita del ricorso (cd. silenzio rigetto), equivalente dunque ad una decisione espressa. La conclusione era che, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso era da intendersi respinto, con conseguente impossibilità di rilasciare un Durc “positivo”.

Oggi la posizione del Ministero è mutata, conformandosi all’orientamento della giurisprudenza amministrativa la quale ha invece stabilito che l’inutile decorso del tempo previsto per la decisione non fa venir meno, in capo all’autorità, il potere dovere di deciderlo, e non può dunque essere inteso come silenzio rigetto.

Ne consegue che l’Inps possa attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del Durc, fino a che non sia stata adottata una formale decisione da parte dell’organo competente a pronunciarsi.

L’Inps sarebbe dunque tenuto a rilasciare l’attestazione di regolarità contributiva sino a che non si giunga ad una decisione espressa.

Pare tuttavia che il Ministero limiti tale posizione al solo INPS e non anche all’INAIL, per il quale dovrebbe rimanere ferma la vecchia posizione del 2009 (per una disparità sussistente in materia di “silenzio” tra le normative di riferimento dei due enti).

Tale disparità di trattamento non parrebbe ad ogni modo corretta, dal momento che la  persistenza del potere di decidere sul ricorso riguarda tanto l’ipotesi di silenzio non significativo (prevista dalla normativa INPS) quanto quella di silenzio-rigetto (prevista dalla normativa INAIL).

Avvocato Noemi Pavia


Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Agosto 2010 21:06  

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