Con la risposta ad interpello n. 26/2011 il Ministero del lavoro si pronuncia sulla possibilità di derogare – specie nel lavoro a turni - al principio secondo il quale il giorno di riposo dovrebbe coincidere di norma con la domenica.
Le norme da tenere presenti sono le seguenti.
L’art. 1, comma 2, lett. f) del Dlgs n. 66/2003, che afferma che nel lavoro a turniogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere lapropria attività «ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane», consentendo così aldatore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi anche senza soluzione di continuità.
Nonché l’art. 9, al comma 3 del Dlgs n. 66/2003, il quale stabilisce che «il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche» declinate nella seconda parte della disposizione normativa.
Tale norma consente dunque alle imprese che adottano la turnazione di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.
Il Ministreo sottolinea inoltre come il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica sia previsto dalla legge ordinaria e non risulti contemplato in costituzione: pertanto anche per tale consideraizone, non vi sono particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità. Per di più, la disciplina del riposo settimanale è finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e tale finalità non viene certo meno mutando il giorno di fruizione del riposo.
Il Ministero ritiene in definitiva che, nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.
Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare gli altri principi contenuti nel Dlgs n. 66/2003, ed in particolare il fatto che il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato «come media in un periodo non superiore a 14 giorni».
Avvocato Noemi Pavia









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