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Il corretto utilizzo del cronotachigrafo

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Il Ministero dell’interno nella Nota 1° giugno 2011, prot. n. 5033 si è pronunciato sui periodi di guida e di riposo dei conducenti e sul corretto utilizzo degli apparecchi di controllo e registrazione (leggasi cronotachigrafi).

Un chiarimento riguarda l’ipotesi in cui circostanze straordinarie, ragionidi emergenza, o ordini specifici degli organi di poliziao di un’altra autorità, impongano di spostare ilveicolo con conseguente interruzione della pausao del riposo giornaliero o settimanale.

Il Ministerodell’interno consente l’interruzione della pausa o del riposo acondizione che:

 - sussistanole citate circostanze straordinarie, ragionidi emergenza, o ordini specifici degli organi dipolizia o di un’altra autorità, che impongano dispostare il veicolo con conseguente interruzionedella pausa o del riposo giornaliero o settimanale;

- l’interruzioneduri solamente «per alcuni minuti»;

- cisiano le annotazioni manuali da parte del conducentesul foglio di registrazione (apparecchio di controlloanalogico) o sul tabulato (apparecchio di controllodigitale) del motivo dell’interruzione, vistatedall’organo di polizia o dall’autorità che ha dispostolo spostamento temporaneo del veicolo

- oppure oveciò non sia possibile deve esserci l’annotazionemanualedel conducente dei dati identificati dell’organo di polizia o dell’autorità.

Le circostanze straordinariepossono ricorrere, ad esempio, nel caso in cui il conducente debba spostare il veicolo, o debba anticipare le operazioni di carico/scarico della merce (per improcrastinabili esigenze organizzative), oppure nel caso in cui si debba far defluire il traffico in un’area di parcheggio su disposizione dell’organo di Polizia Stradale.

Va da sé che la mancanza di uno solo di tali presupposti determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 del Codice della Strada.

Per quanto riguardai veicoli, dotati di tachigrafo digitale, che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico, il Ministero dell’interno ritiene che gli organi di controllo possano applicare una certa tolleranzasoltanto nelle verifiche relative ai periodi di guida giornaliera, escludendo espressamente margini valutativi relativamente a interruzioni e riposi giornalieri.

L’orientamento del Ministero fa riferimento al concetto di «discrezione professionale» delle autorità di controllo.

In base a tale principio comunitario, le autorità di controllo degli Stati membri possono avere un certo margine di tolleranza, che può concretarsi nel sottrarre un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.

Anche in tal caso, in mancanza delle condizioni citate, lo sforamento anche minimo dei tempi di guida comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 del Codice della Strada.

Sull’argomento, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inoltre precisato che con la prossima entrata in vigore (dal 1° ottobre 2011) del regolamento Ce n. 1266/2009 sarà introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. microspostamenti

 

Avvocato Noemi Pavia

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio 2011 21:46  

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