Il contratto a progetto è un contratto ad alto rischio di vertenza se non viene gestito con cautela e attenzione.
In alcuni punti fondamentali - utili per aziende e lavoratori – si tenteranno di riassumere senza pretesa di completezza le linee guida utili per la gestione di tale contratto, come definite dal Ministero del Lavoro (ad esempio con circolare 4/2008) e dalla Cassazione.
1. Una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è difficilmente compatibile con un’attività di carattere progettuale.
2. Il contratto deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione
3. Il collaboratore a progetto opera all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente, ma ciò non deve sfociare nell’imposizione di rigidi orari di lavoro come per i lavoratori subordinati. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro;
4. Deve dunque esserci autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso); è necessario che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dal committente
5. il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta ma non dovrà essere strutturato su formulari standardizzati, in quanto la riconduzione delle collaborazioni ad un progetto specifico non tollera la mera compilazione di un «formulario» predisposto in via generale ed astratta;
6. deve contenere, ai fini della prova, l'indicazione di alcuni elementi fondamentali (la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; l'indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto);
7. quanto al corrispettivo, esso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito avendo come parametro analoghe prestazioni di lavoro autonomo: non potrà esserci alcun riferimento alle disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati;
8. I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Pertanto, indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto deve intendersi risolto.
9. Inoltre, le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
In particolare la Cassazione nella sentenza 14 aprile 2008, n. 9812 (relativa ai telefonisti di un call center che operavano “outbound”) ha riconosciuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato affermando che “l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale”.
Nel caso di cui trattasi è stato accertato che le dipendenti con mansioni di telefoniste eseguivano le direttive impartite dall'azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell'esito e del numero di telefonate, che avevano un preciso orario di lavoro e che utilizzavano attrezzature e materiali di proprietà della società, e, pertanto, secondo il Collegio, questi elementi sono risultati sufficientemente idonei ad attestare la subordinazione del rapporto di lavoro.
Avvocato Noemi Pavia









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