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Accesso al Fondo Garanzia per il pagamento del TFR

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Il Tribunale di Rovigo con sentenza 27 maggio 2011 ha confermato quello che pare divenuto un orientamento giurisprudenziale, dopo la sentenza n. 7585/2011 della Cassazione Civile.
 
Secondo i Giudici, il Fondo di Garanzia Inps per il pagamento del TFR dei lavoratori deve intervenireanche quando l’imprenditore, pur rientrandoastrattamente nell’area della fallibilità, nonpossa in concreto essere dichiarato fallito a causadell’esiguità del debito e l’esecuzione forzatasi riveli infruttuosa.
 
L’art. 2 della legge n. 297/1982 ha previsto il pagamento del Tfr da parte dell’Inps al ricorrere di determinati requisiti soggettivi (soggezione dell’impresa alla legge fallimentare) o, in difetto, di determinati requisiti oggettivi (esperimento senza esito dell’esecuzione forzata che attestino lo stato di insolvenza del datore di lavoro).
 
Qualora il datore di lavoro sfugga alle maglie della legge fallimentare (che richiede gravi insolvenze e ingenti investimenti e/o ricavi per la dichiarazione di fallimento), ciò nondimeno il lavoratore ha comunque titolo per accedere al beneficio del pagamento del Tfr da parte del Fondo di Garanzia qualora riesca a provare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
 
Ciò evidentemente significa avere esperito inutilmente alcune delle varie procedure di esecuzione forzata previste dalla legge (non tutte, ma comunque si consiglia di tentare almeno un pignoramento sui beni del debitore e magari uno presso la banca cui egli si appoggia).
 
È inoltre bene che non risultino altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-04-2011, n. 7585).
 
La giurisprudenza sembra dunque voler allargare la copertura del Fondo di Garanzia, affermando che «tale interpretazione della legge n. 297/1982 consente …. di eliminare una zona di non copertura assicurativa, quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile al fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato per mancato raggiungimento dell’ammontare dei debiti previsto dalla legge».
 
Avvocato Noemi Pavia
Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:07  

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