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Il Contenuto del diritto di Sciopero

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 19156/2011, ha ritenuto la legittimità della sanzione disciplinare irrogata da Poste Italiane spa ad un portalettere per essersi rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa secondo il sistema cosiddetto "ad areola", in base al quale il singolo operatore è tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua competenza, ma anche, pro quota, di quella di altra zona ricompresa nella medesima area di recapito in caso di assenza del dipendente assegnato a quest'ultima zona.
Il lavoratore riteneva illegittima la sanzione in quanto sosteneva che l’attività richiestagli fosse in realtà una prestazione aggiuntiva e fosse quindi soggetta alla possibilità di sciopero.

La Corte osserva al contrario che non può essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino soggettivamente come tale (e pertanto non rileva neppure, come scriminante, lo stato soggettivo di buona fede del lavoratore, essendo a tal fine necessaria la prova da parte del medesimo che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente a lui non imputabile).

La Cassazione ritiene che lo sciopero si risolve, nei fatti, nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. La mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale l'attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo.

Al contrario, ci si colloca al di fuori dell'esercizio del diritto di sciopero “quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E' il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza”.

La Cassazione afferma che “il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo di sostituzione previsto dalla normativa collettiva, pertanto, non è astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute”.

Situazione, dunque, assimilabile a quella del c.d. sciopero delle mansioni, perché, all'interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l'omissione concerne solo un aspetto specifico di tali obblighi.
L'astensione, pertanto, non può essere qualificata sciopero e “resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta, con conseguente legittimità della sanzione disciplinare” (cfr. Cass. n. 548/2011 cit., Cass. n. 17995/2003,  Cass. n. 547/2011, nonchè Cass. n. 9714/2011).

Avvocato Noemi Pavia
Ultimo aggiornamento Domenica 12 Febbraio 2012 11:48  

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