– nel caso il cliente riesca a provare la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione (si veda art. 1785 bis Cod civ);
– nel caso di cui all’art. 1784 cod civ. (quando le cose sono state consegnate in custodia all’albergatore o quando questi si è rifiutato di custodirle contro il suo obbligo di farlo).
La determinazione del risarcimento parziale rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre comunque entro il limite massimo delle “cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata” così come previsto dalla norma sopra citata.
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